CARTA DI VENEZIA - Ambienti Monumentali e Scavi (art. 14-15)
Ambienti monumentali
Art. 14
Gli ambienti monumentali devono essere l’oggetto di speciali cure, al fine di salvaguardare la loro integrità ed assicurare il loro mantenimento, la loro utilizzazione e valorizzazione. I lavori di conservazione e di restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai principi enunciati negli articoli precedenti.
Scavi
Art. 15
I lavori di scavo devono essere eseguiti conformemente a norme scientifiche ed alla raccomandazione che definisce i principi internazionali da applicare in materia di scavi archeologici, adottata dall’UNESCO nel 1956.
Saranno assicurate l’utilizzazione delle rovine e le misure necessarie alla conservazione ed alla stabile protezione delle opere architettoniche e degli oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte le iniziative che possano facilitare la comprensione del monumento messo in luce, senza mai snaturarne i significati.
È da escludersi <<a priori>> qualsiasi lavoro di ricostruzione, mentre è da considerarsi solo l’anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti ma smembrate. Gli elementi d’integrazione dovranno sempre essere riconoscibili e limitati a quel minimo che sarà necessario a garantire la conservazione del monumento e ristabilire la continuità delle sue forme.
[continuazione: v. 'Documentazione e pubblicazione']