Conservazione
Art. 4
La conservazione dei monumenti impone innanzi tutto una manutenzione sistematica.
Art. 5
La conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla loro utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale destinazione è augurabile ma non deve alterare la distribuzione e l'aspetto dell'edificio. Gli adattamenti pretesi dall'evoluzione d’egli usi e dei costumi devono dunque essere contenuti entro questi limiti.
Art. 6
La conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori.
Art. 7
II monumento non può essere separate dalla storia della quale è testimone, né dall'ambiente dove esso si trova. Lo spostamento di una parte o di tutto il monumento non può quindi essere tollerato che quando la salvaguardia di un monumento lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di notevole interesse nazionali o internazionale.
Art. 8
Gli elementi di scultura, di pittura o di decorazione che sono parte integrante del monumento, non possono essere separati da esso che quando questo sia l'unico modo atto ad assicurare la loro conservazione.
[continuazione: v. 'Restauro']